Articolo 1 – Denominazione e sede
È costituita, ai sensi delle norme civilistiche e fiscali in materia di associazioni e di enti non commerciali, un’associazione culturale senza scopo di lucro, denominata
“ARCHIVIO GRIBAUDO”.
L’Associazione ha sede legale in Torino.
Articolo 2 – Durata
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 3 – Finalità
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, ha come oggetto sociale la conservazione, la protezione e la valorizzazione dell’opera di Ezio GRIBAUDO attraverso:
Per il perseguimento dei predetti scopi, l’associazione potrà svolgere ogni attività a ciò finalizzata, quale, a titolo esemplificativo:
L’Associazione svolgerà tali attività prevalentemente attraverso le competenze tecnico-professionali dei propri associati, che metteranno gratuitamente a disposizione dell’associazione un determinato monte ore della propria attività, ovvero di specifici servizi a pagamento, al fine di consentire il perseguimento delle finalità sociali ed istituzionali dell’associazione.
Articolo 4 – Soci
Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche che condividono gli scopi dell’associazione e che siano disponibili a mettere gratuitamente a disposizione dell’associazione e dei beneficiari dell’attività associativa un determinato monte ore della propria attività, nel relativo ambito tecnico-professionale.
L’ammissione di nuovi soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato.
Possono altresì essere soci dell’associazione le organizzazioni che operano in campo culturale o in campi affini, che condividano gli scopi sociali e che vogliano contribuire, attraverso il proprio sostegno all’attività associativa, allo sviluppo e alla diffusione delle sue finalità.
Tutti i soci godono dei medesimi diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’associazione, con diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto sociale e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Tutti i soci hanno l’obbligo morale e giuridico di prestare la propria opera a favore dell’associazione rispettando le norme di legge, nonché quelle stabilite nel presente Statuto.
I soci sono tenuti al versamento della quota annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. Le quote ed ogni altro contributo associativo versati da ciascun socio sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Il socio può recedere dall’associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi.
I soci saranno iscritti in un apposito “libro dei soci”.
L’esclusione sarà deliberata dall’Assemblea nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, regolamenti e delibere adottate;
b) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento di contributi annuali;
c) che svolga attività contrarie agli interessi associativi ovvero rechi danni gravi all’Associazione;
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel “libro dei soci”. La delibera di esclusione deve essere comunicata al domicilio dell’associato interessato mediante lettera raccomandata. Il socio può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Il socio receduto o escluso o che comunque abbia cessato di far parte dell’Associazione, non può ricevere i contributi versati al fondo comune, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Articolo 5 – Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Revisore dei Conti, se nominato.
Agli organi dell’Associazione spetta il rimborso per le spese sostenute nell’esercizio delle loro attività.
Articolo 6 – Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci costituisce l’organo supremo dell’associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso e secondo quanto previsto dall’articolo 7.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea può venire convocata nel maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea si riunisce inoltre in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o il Consiglio Direttivo oppure lo richieda almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente a mezzo avvisi scritti inviati per email a tutti i soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la sua convocazione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà piu’ uno dei soci ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede associativa, purché in Italia.
Articolo 7 – Svolgimento dell’assemblea
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale e che risultano iscritti nel libro degli associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega solo un altro associato.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente o, in mancanza anche di quest’ultimo, da altra persona designata dall’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Articolo 8 – Attribuzioni dell’Assemblea dei Soci
All’Assemblea dei Soci spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie e di vigilare sull’attuazione dei relativi programmi di attività. In particolare, sono di competenza dell’assemblea:
a) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti nonché, tra i membri del Consiglio stesso, il Segretario ed il Tesoriere;
b) l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale;
c) la determinazione dei programmi di attività;
d) la trattazione di qualsiasi argomento ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo;
e) la modifica del presente Statuto;
f) la delibera di scioglimento dell’associazione.
L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci e per la deliberazione di scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di dodici.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, nel rispetto di quanto disposto dall’art 10 del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un Presidente Onorario, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Generale, determinandone funzioni e inquadramento giuridico e durata dell’incarico, nonché il Comitato scientifico, la Commissione peritale, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Segretario del Consiglio decade alla scadenza del mandato del Presidente.
Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano il Direttore Generale, il Direttore Scientifico (eletto dal Comitato Scientifico) e quanti altri su invito di chi presiede senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo può costituire e/o sciogliere Comitati di lavoro, attribuendone i relativi compiti e poteri e determinandone la scadenza.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti necessari per l’attuazione delle finalità statutarie. In particolare, sono di competenza del Consiglio Direttivo:
– l’attuazione dei programmi e dei provvedimenti approvati dall’Assemblea dei soci;
– la redazione del rendiconto economico-finanziario dell’associazione.
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, salvo quanto riservato all’Assemblea, con facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più dei propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con almeno una settimana di anticipo.
Articolo 10 – Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell’Associazione.
Paola GRIBAUDO è Presidente a vita; allorquando ella non potesse più attendere a tale carica, il Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, preferibilmente scegliendolo tra i membri della famiglia di Ezio GRIBAUDO.
Al Presidente del Consiglio Direttivo o ad un suo delegato spetta la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, per giudizi di revocazione e cassazione e con facoltà di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti.
Articolo 11 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza, malattia o incompatibilità. In tutti questi casi, il Vice-Presidente è anch’egli munito della rappresentanza dell’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Il Vice Presidente è nominato dall’Assemblea degli associati o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo, al suo interno.
Articolo 12 – Il Segretario
Il Segretario partecipa alle assemblee e a tutte le riunioni degli organi dell’associazione, redige i relativi verbali e li custodisce.
Il Segretario è nominato dall’Assemblea degli associati.
Articolo 13 – Il Tesoriere
Il Tesoriere tiene la contabilità e i bilanci dell’Associazione, riscuote i fondi e le quote associative, custodisce i fondi e tutte le somme di pertinenza dell’associazione e può quietanzare ricevute per conto dell’associazione medesima.
Il Tesoriere è nominato dall’Assemblea degli associati.
Articolo 14 – Il Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti, che deve risultare iscritto al Registro dei Revisori Contabili, se nominato dall’assemblea, controlla la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario dell’associazione alle scritture contabili ed alle norme di legge vigenti.
Il Revisore dei Conti effettua periodicamente verifiche di natura contabile, amministrativa e fiscale e rilascia parere scritto in ordine alla redazione del rendiconto economico-finanziario, con espressione del relativo giudizio.
Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Revisore dei Conti può percepire un compenso, nei limiti deliberati dall’Assemblea ed entro i minimi previsti dalla relativa tariffa professionale.
Articolo 15 – Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico composto da 3 a 5 membri, anche non associati che per le loro conoscenze, esperienze e competenze scientifiche, tecniche e culturali possano contribuire all’attività dell’Associazione.
La carica di membro del Consiglio Direttivo non costituisce causa di incompatibilità con quella di membro del Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell’associazione, si riunisce almeno una volta all’anno, nonché tutte le volte che ne faccia richiesta il suo presidente.
Se non ha provveduto l’Assemblea, il Comitato nomina al suo interno un Direttore Scientifico.
Il Comitato Scientifico dà il proprio parere riguardo:
– alla definizione del programma di attività dell’Associazione;
– a singole iniziative dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico inoltre può curare pubblicazioni e ricerche relativamente alle attività associative.
Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Articolo 17 – La Commissione Peritale
La Commissione Peritale è organo consultivo dell’associazione e sarà composta di 2 (due) membri nominati dal Consiglio Direttivo. La Commissione Peritale avrà le mansioni di esaminare le opere e rilasciare dichiarazione di autenticità ovvero in caso contrario, parere negativo.
Tutti i pareri e le autentiche saranno rilasciati esclusivamente all’unanimità dei due componenti della Commissione peritale e dagli stessi congiuntamente sottoscritti.
Articolo 18 – Esercizio sociale
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di previsione per l’anno successivo e la relativa relazione. Esso deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica e deve essere sottoposto alla valutazione ed all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.
Al termine dell’esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce.
Il bilancio consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari, commerciali nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti all’associazione.
Articolo 19 – Patrimonio e Risorse Finanziarie dell’Associazione
Il patrimonio e le risorse finanziarie dell’associazione sono costituiti:
I proventi delle attività svolte dall’associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
Articolo 20 – Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto a …………..
Articolo 21 – Disposizioni finali
Nel corso della propria attività l’associazione non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo diverse disposizioni di legge al riguardo.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell’associazione, dopo la fase di liquidazione, sarà devoluto a soggetti senza scopo di lucro che operino con le medesime finalità.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme civilistiche in materia di associazioni e di enti senza scopo di lucro.
Visto per inserzione e deposito.